PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione».